Circa i matrimoni concordatari prenotati tra maggio e agosto e rimandati in autunno
Per tutti i matrimoni previsti tra maggio e agosto, che avevano i procedimenti di pubblicazioni civili pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data, non verranno considerati (ai fini del calcolo della scadenza dei consueti 180 giorni, entro i quali celebrare il matrimonio) i giorni compresi tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020. In definitiva, le pubblicazioni avranno 83 giorni di proroga, nei cui termini sarà possibile celebrare il matrimonio.
I parroci, al momento di inviare l’atto di matrimonio al Comune (sempre entro i 5 giorni dalla data di celebrazione), dovranno riportare i termini ricalcolati nell’atto di matrimonio alla dicitura “pubblicazioni civili”, aggiungendo l’inciso “termini ricalcolati per la celebrazione in base al D.P.R. 18/2020, art. 103, comma 1 e s.m.l.”.
Per i matrimoni da celebrarsi a Roma, ma spostati in una data che oltrepassa i termini già prorogati, fino a un massimo di due mesi, verrà applicato l’art. 13 del Concordato del 1929. Per i matrimoni ulteriormente spostati in date successive, si dovrà invece ripetere tutta la procedura per ottenere le nuove pubblicazioni civili.
Circa i documenti religiosi, in linea di massima la proroga di scadenza sarà possibile per i matrimoni spostati per un tempo non superiore ai tre mesi dalla precedente data. Ovviamente ci sarà poi una valutazione da effettuare insieme, caso per caso. “
Fonte: http://www.diocesidiroma.it/matrimoni/
Ce la faremo