Se può interessarvi, ho fatto copia ed incolla di un articolo letto su pagina ufficiale fb di uno studio legale.
Il D.P.C.M. del 4.03.2020 prevede espressamente all’art. 1, lett. b) la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Da qui, il divieto di celebrare matrimoni con tutti gli annessi e connessi. Per prima cosa vorremmo rassicurare i futuri coniugi: niente paura, non tutto è perduto. Difatti, se indubbiamente sarete costretti a rinviare le nozze e tutto ciò che ne consegue (chiesa, sala ricevimenti, musica, fotografo), almeno non perderete i vostri anticipi. Perché? Perché lo dice la legge!
Ricordatevi due numeri: 1256 e 1463. Saranno questi gli articoli del nostro codice civile che vi chiariranno le idee sulla situazione che dovrete affrontare. Ma andiamo con ordine. L’art. 1256 c.c. stabilisce che l’obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile, tuttavia, se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non sarà responsabile per il relativo ritardo. L’art. 1463 c.c. dispone che nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che già abbia ricevuta. Deve esser chiarito, però, che l’impossibilità è quella che non può esser superata con uno sforzo diligente; non è necessaria un’impossibilità assoluta ma non è sufficiente una maggiore difficoltà e, ovviamente, deve trattarsi di un’impossibilità sopravvenuta altrimenti se fosse stata originaria, il vincolo non si sarebbe proprio costituito.
Questo cosa significa? Che gli sposi che avranno versato un anticipo al fotografo, piuttosto che alla sala o alla chiesa, potranno ottenere indietro il loro denaro da chi lo ha ricevuto come anticipo sulla prestazione futura da eseguire il giorno originariamente previsto. Nulla toglie, però, che le parti del contratto, possano decidere soltanto di cambiare la data dell’evento, lasciando fermo l’acconto già versato e mantenendo le stesse condizioni o rinegoziare da capo. Attenzione, però, da chi vi sposta la data chiedendovi un sovrapprezzo per questo: non siete obbligati ad accettare dette condizioni in virtù di quanto sopra spiegato.
Fotografi garanzie ANFM