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Sposo Principiante Agosto 2020 Roma

Green pass obbligatorio

Christian, il 15 Luglio 2021 alle 20:43 Pubblicato in Prima delle nozze 1 10
Salve a tutti,
non riesco a capire dai vari decreti legge 2 cose:
- per i matrimoni quali sono i tamponi “validi”- se un invitato non è in possesso del tampone cosa rischia (multa? di quanto?).
Qualcuno di voi puoi rispondere alle mie domande e fornirmi anche le indicazioni dei decreti legge da vedere?
Grazie mille

10 Risposte

Ultime attività da Lys, il 17 Luglio 2021 alle 18:57
  • Lys
    Sposa Saggia Agosto 2021 Salerno
    Lys ·
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    Si infatti ho letto! Grazie mille cara! Precisa e chiarissima!
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  • Giulia
    Sposa TOP Maggio 2022 Viterbo
    Giulia ·
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    Considera che il "chi deve controllare" è uno dei punti sui quali il governo ha acquisito il parere del garante della privacy, quindi non possono nemmeno dirti cose del tipo "non possiamo controllare violiamo la privacy..." perché il nuovo dpcm applica ciò che ha indicato il garante nel suo parere... e viene proprio detto a un certo punto delle premesse "acquisito il parere del garante ecc..." quindi è loro dovere non possono esimersi dal controllare. ^^

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  • Lys
    Sposa Saggia Agosto 2021 Salerno
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    Ma infatti quello che mi fa incazzare è che candidamente dicono "non siamo fiscali" quasi a farsi la bella faccia con la gente che non vuole rispettare le regole. Nel mio caso ne esigo il rispetto perché mi sento comunque se non responsabile ma comunque un minimo coinvolta visto che organizziamo noi. Mah, non ne usciremo mai con questa mentalità di merda

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  • Giulia
    Sposa TOP Maggio 2022 Viterbo
    Giulia ·
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    La location o il catering o il banqueting che ha in gestione la location sono tenuti a controllare, lo stabilisce proprio il dpcm sul green pass attuativo del dl riaperture all'art 13 e nelle sule premesse, sono tenuti a controllare e non possono esimersi, così gli invitati sono tenuti a dimostrare il possesso del green pass e la propria identità e non possono esimersi:

    Green pass obbligatorio 1

    Green pass obbligatorio 2



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  • Lys
    Sposa Saggia Agosto 2021 Salerno
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    Grazie mille ! finalmente la cosa è chiara !

    La mia location mi ha disinvoltamente risposto che loro non sono fiscali sul controllo. Io però vorrei avvenisse perché ho 5/6 soggetti di cui non mi fido tantissimo ma avendo ospiti dall'estero che invece fanno doppio tampone per il viaggio e per il matrimonio o comunque altri (la stragrande maggioranza) vaccinati due dose, mi sento in dovere di dover assicurare che la procedura sia rispettata. Al di là di chi si ammala per una persona che viene dall'estero per passare una settimana di vacanza la prospettiva di rimanerne 3 in isolamento non è tanto seducente. Che lo prendano in giro per turismo è una cosa ma mi darebbe fastidi che si manifesti qualche problema al mio matrimonio allora che la legge prevede il green pass e si aspettano che sia applicato. Quindi mi chiedo: noi sposi possiamo pretendere dalla location il controllo dei pass?

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  • Giulia
    Sposa TOP Maggio 2022 Viterbo
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    Https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_Green_Pass.pdf

    qui all'art 13 vengono indicati i soggetti che possono controllare per i matrimoni b) c) d) e vari dettagli sul green pass (per smontare chi dice che può controllare solo la polizia, falsissimo!)

    quanto ai reati di falso e pandemia colposa, ci sta il codice penale non c'è bisogno che sia scritto in qualche decreto... ^^

    mentre le sanzioni amministrative sono stratificate in richiami assurdi di dpcm in dpcm (col governo conte) poi richiamate nei dl governo draghi e convertite in legge alla scadenza dei 60gg dei vari dl, ricostruire la catena di rinvii ora mi risulta un po' difficile.

    ma più o meno è una cose del genere:

    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg

    Art. 13 del decreto riaperture, Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020. 2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis, del codice penale, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

    e l'art 4 (del decreto-legge n. 19 del 2020):

    Art. 4 Sanzioni e controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. 2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. 5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. 6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000». 8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
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  • Lys
    Sposa Saggia Agosto 2021 Salerno
    Lys ·
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    Ciao Giulia grazie mille delle info! Ti dispiace darmi la fonte. Ho alcuni invitati che desiderano delucidazioni e mi sarebbe utile Smiley smile
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  • Giulia
    Sposa TOP Maggio 2022 Viterbo
    Giulia ·
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    Ciao è come ti ha detto lys, inoltre il privato/ospite rischia sanzioni amministrative da 400 a 3mila euro, un po' come per le varie violazioni di normative covid, ah e se poi si ha certificati falsi (tamponi falsi, green pass falsi) scatta anche la la denuncia penale per reati di falso con pene più o meno gravi a seconda del tipo di falsificazione.

    Per la location e il catering: la sanzione pecuniaria va dai 400 ai 1000 euro, sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Infine, permane l'astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come delitti colposi contro la salute pubblica di cui all'art. 452 c.p tipo epidemia colposa ecc...

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  • Lory
    Sposa Master Settembre 2021 Pescara
    Lory ·
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    Sicuramente una multa salata
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  • Lys
    Sposa Saggia Agosto 2021 Salerno
    Lys ·
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    Ciao,

    i test validi sono gli antigenici cioè i tamponi rapidi e i tamponi molecolari. Non sono validi i salivari, quelli con la puntura al dito, i sierologici e gli autotest. Il test deve essere di 48h.

    Il controllo del greenpass teoricamente compete agli operatori, quindi location e/o catering.

    Loro rischiano chiusura di 6 mesi e multe ma non so preciso di quanto e come si calcolino. Ma mi pareva di capire che fossero una bella stangata.

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