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Vera
Sposa Precisa Settembre 2021 Napoli

Differenza tra riti

Vera, il 18 Luglio 2020 alle 22:20 Pubblicato in Cerimonia nuziale 0 12
Salve a tutte,
Forse la mia può sembrare una domanda sciocca, ma qualcuna/o di voi saprebbe indicarmi la differenza tra rito religioso e rito concordatario?
Ho sempre pensato che il rito religioso, fosse quello fatto in chiesa che aveva valenza anche a livello civile, mi sono sempre sbagliata? Aiuto che confusione 😫...Grazie mille in anticipo a tutti ☺️

12 Risposte

Ultime attività da Vera, il 19 Luglio 2020 alle 11:22
  • Vera
    Sposa Precisa Settembre 2021 Napoli
    Vera ·
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    Grazie di cuore a tutti per le risposte, e per aver cancellato questo dubbio che pendeva sulla mia testa 😂
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  • Maria
    Sposa VIP Ottobre 2021 Caserta
    Maria ·
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    Lo so ho fatto un copia in colla.... Ma io ero ignorante in materia ho scoperto del matrimonio concordatario quando abbiamo fatto il corso matrimoniale.... Come per la residenza convinta che deve essere unica e invece possiamo avere ognuno la propria residenza in quel caso i figli vanno a carico sulla residenza del conveniente ad interessi più pratici sanitari, richiesta certificati ecc.... E avere l'altro coniuge domicilio (solo che ogni 4 mesi se ne deve fare richiesta) presso la residenza dove si decide di vivere. E poi la famosa comunione o separazione di beni che a noi per motifi fiscali conviene la separazione altrimenti andremo a riempire le casse dello stato delle nostre tasse.
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  • Federica
    Sposa TOP Dicembre 2017 Torino
    Federica ·
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    In pratica sono la stessa cosa ma nel rito concordatario alla fine della messa vi fanno firmare anche i fogli “civili” (ovviamente prima dovete fare le pubblicazioni in comune). Senza questo passaggio, facendo solo il rito religioso, non ha alcuna valenza a livello legale!
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  • Vera
    Sposa Precisa Settembre 2021 Napoli
    Vera ·
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    Grazie mille... molto esaustivo 😊
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  • Maria
    Sposa VIP Ottobre 2021 Caserta
    Maria ·
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    Nel diritto civile italiano, il matrimonio concordatario è un matrimonio che si celebra innanzi ad un Ministro del culto Cattolico, al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. È regolato dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121[1] e dall'art. 4 del Protocollo addizionale che costituisce parte integrante dell'accordo (legge 121/1985). Tuttavia, la legge n. 847/ 29 è ancora vigente per la parte compatibile con le nuove norme, così come è stata modificata dalle sentenze della Corte Costituzionale, che riguardo ad un patto trattato tra due nazioni e Stati sovrani (Italia e Città del Vaticano) ha delineato i principi supremi dell'ordinamento costituzionale come parametro del giudizio di costituzionalità delle disposizioni concordatarie (sentenza n. 30 del 1º marzo 1971, C. Cost., 2.2.1982, n.16; 1.3.1971 n.32)[2].

    Come per il matrimonio civile, occorre che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni da effettuarsi, oltre che presso la parrocchia degli sposi, anche presso la casa comunale secondo le norme del codice civile e dell'ordinamento di stato civile.

    Trascorsi tre giorni dal compimento del termine per le pubblicazioni, l'ufficiale di stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause che si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

    La celebrazione è regolata quasi esclusivamente dalle norme del diritto canonico. La legge civile prevede niente adempimenti per il prodursi degli effetti civili, ma essi vengono compiuti soltanto dopo la celebrazione. Questi adempimenti consistono nella lettura agli sposi, da parte del ministro del culto, degli artt. 143, 144 e 147 (riguardanti i diritti e doveri dei coniugi) e nella redazione da parte del parroco dell'atto di matrimonio in duplice originale, il secondo dei quali destinato ad essere trasmesso all'ufficiale di stato civile.

    Nell'atto possono essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile (scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni ed il riconoscimento di un figlio naturale).

    L'atto di matrimonio, formato dal celebrante e sottoscritto dagli sposi e dai testimoni, deve essere trasmesso entro cinque giorni all'ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha efficacia costitutiva del vincolo nell'ordinamento italiano. L'ufficiale di stato civile effettua la trascrizione entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

    La trascrizione opera retroattivamente: gli effetti civili del matrimonio si producono quindi dal giorno della sua celebrazione. In presenza di impedimenti inderogabili secondo la legge civile, la trascrizione non può avere luogo. Se il termine di cinque giorni non viene rispettato, si ha trascrizione tardiva che però è ammessa solo su richiesta concorde dei coniugi o su richiesta di uno solo di essi, ma con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro. Non è ammessa la trascrizione post mortem.

    Per la legge italiana la trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio canonico (valido solo per la Chiesa), con la sua trasformazione quindi in matrimonio concordatario (valido anche per lo Stato), non è affatto obbligatoria, mentre è fortemente consigliata dalla Chiesa al punto tale che per contrarre un matrimonio solo canonico necessita l'autorizzazione del Vescovo competente.

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  • Vera
    Sposa Precisa Settembre 2021 Napoli
    Vera ·
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    Grazie a tutte, purtroppo la confusione è una conseguenza semplice, se per tutta la vita tutti ti abituano ad un concetto (sbagliato)... comunque adesso mi è tutto più chiaro ☺️
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  • Nihla
    Sposa Saggia Marzo 2022 Lecce
    Nihla ·
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    Quello religioso di fatto é come se fosse simbolico. conta solo per la chiesa, legalmente no. concordatario é quando unisci civile e religioso. per lo stato conta quello civile o al max il concordatario perché appunto é la parte civile
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  • A
    Sposa Master Settembre 2020 Roma
    Arianna ·
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    Si dice concordatario quando si unisce quello religioso e quello civile ed il tutto si svolge in chiesa. A volte capita che si faccia solo il rito religioso perché si è già sposati civilmente
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  • L
    Super Sposa Luglio 2018 Monza e Brianza
    lisianthius ·
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    Il rito religioso ha valenza solo per la chiesa,quello concordatario,celebrato in chiesa,ha valenza anche per lo stato

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  • S
    Sposa TOP Ottobre 2021 Salerno
    Sposaottobre ·
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    Esatto ,il rito civile è solo per lo stato ,il rito concordatario sarebbe quello fatto in chiesa poiché ci sono accordi tra stato e chiesa
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  • Vera
    Sposa Precisa Settembre 2021 Napoli
    Vera ·
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    Ah ecco... quindi di fatto quello che più comunemente viene svolto in chiesa non è il rito religioso ma quello concordatario che ha valenza anche civile. Ti ringrazio per la delucidazione ☺️ Avevo letto in un altro topic che si accennasse a questo tipo di rito ma non capivo a cosa riferisse 😂
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  • A
    Sposa Saggia Maggio 2021 Milano
    Ambra ·
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    Ciao, il rito religioso è il rito fatto in chiesa e basta (anche se viene usato comunemente per indicare il rito concordatario), il rito concordatario invece è il rito religioso con valenza civile
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