Ciao a tutti,
girovagando su internet mi sono imbattuta nei regimi patrimoniale, spero possa essere utile anche a voi =)
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Dal 20 settembre del 1975, la legge *(L.19/05/75 n. 151) stabilisce che quando una coppia si unisce in matrimonio venga applicato automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Se i coniugi, dopo il matrimonio, desiderano variare il regime patrimoniale (ossia scegliere la separazione dei beni) potranno provvedervi con atto pubblico davanti ad un notaio.
E' possibile scegliere il regime di separazione dei beni sia al momento della richiesta di pubblicazioni che in sede di celebrazione del matrimonio comunicandolo, per il matrimonio civile, all'Ufficiale di Stato Civile e, per quello religioso, al sacerdote che dovrà riportarlo nell'Atto del matrimonio.
A coloro che hanno contratto matrimonio prima del 20.09.1975, si applica automaticamente, da tale data, il regime patrimoniale della comunione dei beni.
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Comunione dei beni, significa che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente nel corso del matrimonio, entrano automaticamente a far parte di un unico patrimonio comune a entrambi che ne sono proprietari al 50%, indipendentemente dall'apporto reale di ognuno.
Rientrano nel patrimonio comune, i risparmi di ciascun coniuge accantonati durante la vita matrimoniale, le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da tutti e due i coniugi e così pure i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi che quelli separatamente.
Sono esclusi invece dal patrimonio comune **(art. 177-178 e 179 del Cdice Civile) i beni personali di ciascun coniuge e cioè:
- i beni di ciascuno esistenti prima del matrimonio;
- i beni che ciascuno ha ricevuto dopo il matrimonio, per donazione o successione;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione di invalidità al lavoro;
- i beni ad uso strettamente personale o necessari all'esercizio di una professione;
- i beni acquistati vendendo o dando in cambio i beni personali purchè all'atto dell'acquisto venga specificato che non entrano nella comunione dei beni.
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Lo scioglimento della comunione si verifica:
- per morte di uno dei coniugi
- per annullamento del matrimonio
- per separazione personale
- per divorzio
- per accordo dei coniugi che decidono di cambiare regime
- per fallimento di uno dei coniugi
- per separazione giudiziale dei beni
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Con la separazione dei beni gli sposi mantengono la titolarità esclusiva anche sui beni acquisiti durante il matrimonio.
Rispetto alle necessità del nucleo familiare, entrambi i coniugi sono obbligati a contribuire alle spese ognuno proporzionalmente alle sue possibilità.
L'amministrazione dei propri beni può essere anche assegnata all'altro coniuge tramite una procura.
*http://www.informafamiglie.it/emiliaromagna/normative/le-famiglie/5%20-%20L151_1975.pdf
**http://www.informafamiglie.it/emiliaromagna/normative/le-famiglie/5%20-%20art%20177-179%20codice%20civile%20regime%20patrimoniale%20dei%20beni.pdf
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Gli Articoli 143 e 147 del Codice Civile, che regolano il matrimonio civile, sanciscono gli oneri economici di entrambi i coniugi nei confronti della famiglia e dei figli. La legge consente agli sposi di scegliere tra due regimi patrimoniali quello che meglio permetta loro di adempire ai suddetti doveri: la comunione dei beni o la separazione dei beni.
Tale scelta potrà essere effettuata sia in sede di rito civile che di rito cattolico: al termine della cerimonia il sacerdote o l'ufficiale di stato civile annoterà tale decisione sull'atto di matrimonio. Se gli sposi non espliciteranno alcuna scelta, dal 20 settembre 1975 per legge il regime patrimoniale legale della famiglia sarà in automatico la comunione dei beni.
La scelta del regime patrimoniale potrà essere modificata con atto pubblico di fronte ad un notaio in qualsiasi momento della vita matrimoniale.
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Comunione dei beni
Scegliere come regime patrimoniale la comunione dei beni vuol dire che tutti i beni acquistati dopo le nozze sono di proprietà di entrambi i coniugi.
In particolare, si intende che saranno di proprietà comune:
- Tutte le proprietà comprate dopo il matrimonio, anche se acquistate separatamente dai due coniugi. Si intende quindi case, terreni, negozi, automobili, fatta eccezione di beni personali;
- I rendimenti dei beni propri di ciascun coniuge, ad esempio quelli bancari;
- Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- Gli utili e gli incrementi dell'azienda di proprietà di uno dei due precedentemente alle nozze, ma gestita da entrambi dopo il matrimonio;
Saranno parte del patrimonio comune anche i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi che quelli contratti separatamente, nonché gli oneri che gravano sui singoli beni al momento dell'acquisto, ad esempio un'ipoteca sulla casa.
Rimarranno invece di proprietà esclusiva di ciascun coniuge:
- I beni posseduti da prima delle nozze;
- Eredità o donazioni, anche se avute dopo il matrimonio;
- Beni personali e i loro accessori;
- Beni necessari all'esercizio della propria professione;
- Risarcimenti per danni fisico subito, ad esempio indennizzi assicurativi o pensione di invalidità;
- Il ricavato della vendita di uno dei beni suddetti.
In caso di vendita di immobili o altri atti di amministrazione straordinaria, è necessario il consenso di entrambi gli sposi. In caso di disaccordo, sarà il giudice a decidere se l'atto voluto da uno solo dei coniugi è necessario all'interesse della famiglia o dell'azienda familiare.
Lo scioglimento della comunione dei beni si verifica nei casi di:
- Morte di uno dei coniugi;
- Annullamento del matrimonio, separazione, divorzio;
- Decisione di entrambi i coniugi di cambiare il regime patrimoniale;
- Fallimento di uno dei coniugi;
- Separazione giudiziale dei beni.
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Separazione dei beni
Scegliere come regime patrimoniale la separazione dei beni vuol dire che ciascuno dei due sposi ha la proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio, anche se fruiti in comune. Egli ha quindi tutto il diritto di goderli o amministrarli, fermo restando l'obbligo di adempienza dei doveri sanciti dagli Articoli 143 e 147 del Codice Civile.
Il regime di separazione dei beni produce l'effetto di attribuire al coniuge che effettua l'acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva: i patrimoni di marito e moglie restano quindi separati durante il matrimonio, salvi i diritti di successione.
Per ottenere la cointestazione di un bene, una volta optato per il regime di separazione, occorrerà esplicitamente dichiarare all'atto dell'acquisto tale volontà, specificando anche la quota di comproprietà da assegnare.
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