Ciao a tutti
Ho appena revisionato definitivamente il mio libretto messa con il nostro parroco, il quale mi ha indicato questa importante modifica da apportare che vedete nel titolo topic.
Ecco cosa cambia:
7 febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 147 del codice civile disposta dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato sulla G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014, che è uno degli articoli che devono essere letti durante la celebrazione del matrimonio concordatario, prima della conclusione del rito liturgico.
La nuova formulazione dell’art. 147 del codice civile è la seguente:
«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis».
L’art. 315-bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio) così dispone:
«Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».
Le modifiche conseguenti all’evoluzione così brevemente richiamata sono all’esame dei competenti uffici dell’amministrazione dello stato (Ministero dell’Interno) e della Chiesa (Santa Sede e CEI) per quanto di rispettiva competenza. Nel mentre maturano orientamenti e indicazioni – che sarà cura della Segreteria Generale trasmettere tempestivamente – si ritiene opportuno invitare tutti coloro che presiedono il rito del matrimonio concordatario a voler leggere, al termine della celebrazione il nuovo testo dell’art. 147 del codice civile e, ove si ritenga, anche il testo dell’art. 315-bis del codice civile.
Spero di esservi stata utile!